Premessa
Questa guida nasce dalla continua richiesta da parte di molti utenti su come fare istanza al Tribunali dei Minori.
COME FARE
L’ istanza per l’accesso alle informazioni sui genitori biologici si presenta al Tribunale dei Minori presso il luogo di residenza dell’adottato.
Cliccando sul link sottostante potete scaricate l’elenco completo dei tribunali per i minorenni di tutta Italia:
Nell’elenco sovrastante troverete tutti i contatti necessari, naturalmente prima di fare istanza per qualsiasi delucidazione potete recarvi al tribunale di residenza o contattare telefonicamente l’ufficio preposto.
Potete scaricare il modulo per l’istanza dal link seguente:
Ricorso ex art. 28, comma 5 e ss., L. 183-1984 e successive modifiche
Tale istanza può essere compilata dalle seguenti persone fisiche per avere informazioni relative ai genitori biologici:
a) genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
b) responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore;
c) adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
d) adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
e) adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili.
Il costo di tale istanza è pari a una marca da bollo da € 27,00 (diritto forfettario) ed una marca da bollo da € 98,00 (contributo unificato), per un totale di € 125,00.
VI RICORDO CHE NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA.
ITER PROCEDURA
Dopo aver compilato e presentato l’istanza, che va fatta su carta semplice, al Tribunale dei Minori del luogo di residenza che istruisce la pratica, il giudice delegato, esaminando il fascicolo, programmerà una convocazione del richiedente, sia nel caso in cui le informazioni possono essere rilasciate, sia nel caso in cui non possono essere rilasciate. (Il Tribunale decide con decreto in camera di consiglio).
I tempi di attesa variano da tribunale a tribunale!
IN CASO DI PARTO CON ANONIMATO
Il figlio, nato da parto anonimo e che voglia conoscere il nome della madre biologica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.278/2013, può rivolgersi al Tribunale dei Minori, affinché quest’ultimo chieda alla donna se persista, all’attualità, la volontà di non essere nominata.
In attesa che il legislatore introduca la disciplina procedimentale attuativa del principio somministrato dal Giudice delle Leggi, il Tribunale può, comunque, procedere all’interpello della madre, utilizzando modalità idonee a garantire la massima riservatezza ed il rispetto della dignità della donna.
La persistenza del diniego da parte della madre costituisce un limite insuperabile per il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.
Però la Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto del/la figlia/o adottiva/o di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Vedere l’art. 28 della legge 184/83 come modificato dalla legge 149/01 (Diritto del minore ad una famiglia – v. link Gazzetta Ufficiale)
18/11/2013 – sentenza Corte Cost. n. 278 – Art. 28, comma 7, L. n. 184-1983 (diritto del minore a una famiglia) –
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
La Corte UE con sentenza n. 425 del 25/09/2012 (ricorso 33783/09) ha censurato la legislazione italiana che dà una protezione assoluta all’anonimato della madre senza contemperare con le esigenze dell’adottato.